Comune di Castelmezzano

Ufficio demografico

 Sample Image

     RESPONSABILE:

    M. Carmine Moserrati

 

    Sede: Via Roma 28

    85010 Castelmezzano (PZ)

    Tel: 0971 986166

    Tel: 0971 986277

 

Mattina: dal lunedì al venerdì dalle ore 8:00 alle ore 14:00

Pomeriggio: lunedì e mercoledì dalle ore 15:30 alle 18:30

 

 

Anagrafe

Carta di identità

La carta di identità è il documento che certifica l'identità personale del soggetto che risulta esserne titolare. La carta di identità è rilasciata in un unico esemplare e deve contenere: la fotografia, le generalità, i connotati, la firma del titolare e il timbro a secco. Nella carta di identità non è necessaria l'indicazione dello stato civile, salvo non venga espressamente richiesto dall'interessato.
 
Il documento ha validità 10 anni (art. 31 del D. L. 25/06/2008) e può essere rilasciato valido per l'espatrio o non valido per l'espatrio (in quest'ultimo caso appare sul documento un'apposita dicitura).
 
L'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011 n. 70, recante "Prime disposizioni urgenti per l'economia", ha introdotto nuove disposizioni in materia di rilascio di carta d'identità, modificando l'articolo 3 del TULPS, R.D. 773/1931. Alla luce delle nuove disposizioni è soppresso il limite di età minimo per il rilascio della carta d'identità, precedentemente fissato in quindici anni, ed è stabilita una validità temporale diversa di tale documento, a seconda dell'età.
 
La carta di identità è rilasciata ai cittadini fin dalla nascita.
Ha validità di:
  • 3 anni per i minori di anni 3
  • 5 anni per coloro che hanno una età compresa tra i 3 anni (compiuti) e i 18 anni (non ancora compiuti)
  • 10 anni per i maggiori di anni 18 e scade nel giorno del proprio compleanno.
 
Rilascio
 
Per il rilascio della carta di identità cartacea occorre presentarsi personalmente allo sportello dell'ufficio anagrafe con la seguente documentazione:
  • n. 2 fototessere  recenti uguali e a capo scoperto;
  • carta di identità scaduta o in scadenza;
  • denuncia di furto o smarrimento resa presso le Autorità competenti [da presentare in caso di smarrimento o furto della carta di identità]
  • carta di identità deteriorata [da presentare in caso di deterioramento della carta di identità]
  • documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto della pensione) [da presentare in caso di furto, smarrimento o distruzione]
Qualora si richieda la validità per l'espatrio occorre compilare e sottoscrivere l'apposito modulo di richiesta per la validità dell' espatrio.
 
Si precisa che anche per i minori (di età compresa tra 1 giorno e 18 anni) è necessaria la loro presenza unitamente ad entrambi i genitori per il rilascio di documento valido per l'espatrio e di uno solo per il documento non valido per l'espatrio.
 
Gli stranieri residenti, ai quali, in base alla normativa vigente è esclusa il rilascio della validità dell'espatrio, dovranno anche esibire obbligatoriamente:
- Permesso di soggiorno valido
 
Se il richiedente è un minorenne occorre:
 
  • presentarsi personalmente allo sportello con entrambi i genitori o il tutore, muniti di un documento di riconoscimento valido;
  • entrambi i genitori/tutore devono sottoscrivere il modulo di assenso al rilascio del documento valido per l' espatrio.
Nel caso di impossibilità di uno dei due, chi non si presenta deve produrre l'autorizzazione (o atto di assenso) con firma autenticata dal Segretario Comunale o da un funzionario incaricato. Nel caso di rifiuto all'assenso da parte di un genitore è possibile supplire mediante l'autorizzazione del Giudice Tutelare.
 
Altre informazioni utili
 
Stati in cui è possibile espatriare: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania,Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Malta, Monaco, Norvegia, Olanda, Portogallo, Slovenia,Spagna, Svezia, Svizzera, Ungheria e Tunisia, Turchia, Marocco per chi vi si reca con viaggio organizzato.
 
Rinnovo 
 
La carta di identità non si rinnova nè in caso di variazioni concernenti lo stato civile nè di variazione della residenza o della professione. Può essere richiesto il rinnovo del documento 6 mesi prima della data di scadenza della stessa.
 
Furto o Smarrimento 
 
In caso di furto o di smarrimento del vecchio documento, occorre presentare all'ufficio anagrafe la denuncia di furto o smarrimento resa alle autorità competenti (Commissariato di Polizia o Stazione dei Carabinieri) e un altro documento di riconoscimento (passaporto, patente, libretto di pensione). Se non si possiede altro documento, l'identificazione avviene mediante due testimoni maggiorenni, non legati al richiedente da alcun rapporto di parentela o affinità in linea retta nè collaterale entro il terzo grado, in possesso di documento di riconoscimento valido.
 
 
Dove e Quando
 
Ufficio Demografico - Via Roma, 28
Tel. 0971/986166 - fax 0971/986277
Mattina: dal lunedì al venerdì dalle 8.00 alle 14.00
Pomeriggio: Mercoledì e Venerdì dalle 15.30 alle 18.30
 
Costi
 
Rilascio: € 5,42 (€ 5,16 diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria)
Rilascio duplicato:  € 10,58 (€ 10,32 diritto fisso + 0,26 diritti di segreteria)
 
 
 

Anagrafe a domicilio

 
Il servizio viene fornito alle persone che per gravi motivi di salute sono impossibilitate a raggiungere gli uffici dell'Anagrafe per ottenere la carta d'identità, una dichiarazione sostitutiva di atto notorio o un'autentica di firma. Un incaricato dell'ufficio si recherà a casa dell'interessato per l'autentica della firma.
 
Cosa
 
I familiari possono presentare la richiesta, su modulo prestampato, presso tutte le sedi anagrafiche e allegare la certificazione medica, attestante l'impossibilità a muoversi e la capacità di intendere e volere del richiedente. Al domicilio dell'interessato si recherà l'Ufficiale di Anagrafe della sede più vicina
 
Dove
 
Sede anagrafiche di:
 
Via Roma, 28 - Tel 0971/986166 - Fax 0971/986277
 
Costi
 
in bollo: marca da € 16,00 e €.0,52 per diritti di segreteria
carta libera (solo nei casi previsti dalla legge - allegato B del DPR 26.10.1972, n. 642 o altre disposizioni specifiche): €. 0,26 per diritti di segreteria. 
 
 
Allegati:
Scarica questo file (Modulo-Richiesta.doc)Modulo di richiesta [ ] [ ] 19 Kb
 
 

Cambio residenza

 

L'art. 5 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito in legge 4 aprile 2012, n. 35, introduce nuove disposizioni in materia anagrafica, riguardanti le modalità con le quali effettuare le dichiarazioni anagrafiche di:
  • iscrizione anagrafica con provenienza da altro comune
  • iscrizione anagrafica dall'estero
  • cambio di abitazione all'interno del comune
  • emigrazione all'estero
Tali disposizioni sono in vigore  dal 9 maggio 2012.
 
Si precisa, inoltre che L’art 5 del Decreto-Legge 28 marzo 2014 n. 47, convertito in Legge 23 maggio 2014 n. 80  recita “Chiunque occupa abusivamente un immobile non può chiedere la residenza né l’allacciamento a pubblici esercizi in relazione all’immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale decreto sono nulli a tutti gli effetti di legge”.   Si invitano, pertanto,  gli interassati a produrre idonea documentazione al momento del camdio di residenza da altra città  o di cambio di indirizzo a Castelmezzano.
 
I cittadini dovranno rendere le dichiarazioni anagrafiche  attraverso la compilazione di moduli conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero, compilati in tutte le parti indicate come obbligatorie. La dichiarazione per essere accettata deve infatti contenere necessariamente tutti i dati obbligatori previsti nell'apposito modulo
 
Alla dichiarazione deve essere allegata copia del documento d'identità del richiedente e delle persone che trasferiscono la residenza unitamente al richiedente che, se maggiorenni, devono sottoscrivere il modulo.
 
Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A
 
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B
 
I cittadini potranno presentare le dichiarazioni anagrafiche nei seguenti modi:
 
1. direttamente agli sportelli anagrafici:
  • Via Roma, 28 Tel. 0971/986166 Fax 0971/986277 - Orario di ricevimento al pubblico: dal Lunedì al Venerdì: 8.00 – 14.00;  lunedì e mercoledì anche il pomeriggio 15.30 – 18.30 
2. per raccomandata indirizzata a: Servizi Demografici- Comune di Castelmezzano Via Roma, 28- 85010 Castelmezzano
 
3. per fax al numero: 0971-986277
 
 
5. tramite PEC (posta elettronica certificata) al seguente indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. E' necessario abilitare JavaScript per vederlo.
 
L'invio telematico è consentito ad una delle seguenti condizioni:
  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che l'autore sia identificato dal sistema informatico con l'uso della Carta d'identità elettronica, della carta nazionale dei servizi, o comunque con strumenti che consentano l'individuazione del soggetto che effettua la dichiarazione;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del dichiarante
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa e la copia del documento d'identità del dichiarante siano acquisite mediante scanner e trasmesse tramite posta elettronica semplice.
Il nuovo procedimento
 
E' rilasciata all'interessato, contestualmente alla presentazione allo sportello o successivamente, con altro mezzo, la comunicazione di avvio del procedimento prevista dalla Legge 241/90
 
A seguito della dichiarazione resa,  l'Ufficiale d'Anagrafe procederà immediatamente, e comunque entro i due giorni lavorativi successivi, alla registrazione della nuova residenza /cambio abitazione, con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni stesse,  richiedendo la cancellazione al Comune di provenienza (nel caso di cittadini residenti in altro comune) il quale,  entro 5 giorni lavorativi, comunica/conferma al Comune di nuova iscrizione i dati necessari alla registrazione della scheda individuale e di famiglia.
 
Nelle more,  il Comune di nuova iscrizione rilascia solo certificazioni di residenza e stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, il Comune di provenienza invece sospende immediatamente la certificazione. E’possibile rilasciare tutta la certificazione solo dopo la conferma dei dati da parte del comune di provenienza.
 
L'Ufficiale d'Anagrafe dispone, entro 45 giorni dalla data di presentazione della dichiarazione, gli  accertamenti per verificare la dimora abituale e la regolarità della documentazione presentata (per i cittadini dell'Unione Europea), comunicando al cittadino interessato, entro lo stesso termine, l'eventuale esito negativo.
 
Se, decorso tale termine, il cittadino non riceve alcuna comunicazione da parte del Comune, la pratica si considera definitivamente accettata, con applicazione della regola del silenzio – assenso.
 
In caso di pre-requisiti mancanti (es. titolo di soggiorno) od esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale, il Comune  invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni.  L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione interrompe i termini, che iniziano a decorrere di nuovo dalla data di presentazione delle osservazioni o, trascorsi 10 giorni dalla comunicazione di cui sopra. Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni saranno indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente.
 
Conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci
 
In caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero, si applicano gli articoli 75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente la decadenza dai benefici acquisiti per effetto della dichiarazione, nonché il rilievo penale della dichiarazione mendace.
 
L'Ufficiale d'Anagrafe procederà, contestualmente,  ad apposita segnalazione alle autorità di pubblica sicurezza delle discordanze tra le dichiarazioni rese dagli interessati e gli esiti degli accertamenti esperiti.
 
Inoltre la norma prescrive, in caso di non rispondenza allo stato di fatto, il ripristino delle registrazioni anagrafiche antecedenti alla data della dichiarazione resa:
  • nel caso di prima iscrizione anagrafica (dall'estero o da irreperibilità) si procederà a cancellare l'interessato con effetto retroattivo a decorrere dalla dichiarazione;
  • nell'ipotesi di iscrizione con provenienza da altro comune o dall'estero del cittadino iscritto all' AIRE si cancellerà l'interessato dalla data della dichiarazione,  dandone immediata comunicazione al comune di provenienza o di iscrizione AIRE,  al fine della tempestiva iscrizione dello stesso con la medesima decorrenza;
  • nel caso di cambiamento di  abitazione si registrerà nuovamente l'interessato nell'abitazione precedente, sempre con la decorrenza già indicata.

 

Certificazione anagrafe corrente


L'Ufficio Anagrafe rilascia certificati di residenza, lo stato di famiglia ed attestati relativi ad altre posizioni desumibili dagli atti anagrafici per i quali non vi sono gravi o particolari esigenze di pubblico interesse che ne impediscano il rilascio

I certificati anagrafici che possono essere richiesti sono:

  • residenza;
  • stato di famiglia;
  • stato libero;
  • esistenza in vita;
  • cittadinanza;
  • vedovanza;

La certificazione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, tranne nel caso si tratti di situazioni per le quali sia richiesta motivata istanza (occorre compilare l'apposito modulo), comprovante l'interesse personale concreto del richiedente, al fine di tutelare una situazione giuridicamente rilevante.

Cosa serve 

Occorre presentarsi presso gli uffici muniti di un documento di riconoscimento. Il certificato viene rilasciato contestualmente. 

Altre informazioni utili 

I certificati hanno validità di sei mesi, possono essere utilizzati anche successivamente, se l'interessato dichiara in calce al certificato che le informazioni in esso contenute non hanno subito modifiche. Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione e con i Gestori di Pubblici Servizi i certificati anagrafici richiesti possono essere sostituiti con l'autocertificazione.

Dove

Sedi anagrafiche di:

Via Roma - Tel. 0971/986166 - Fax 0971/986277

Costi 

La certificazione anagrafica è soggetta ad imposta di bollo sin dall'origine (art.4, Tariffa Parte I, all. A del DPR 642/1972) L'esenzione dal bollo è applicabile quando i certificati sono destinati alla Pubblica Amministrazione per i procedimenti previsti nella Tabella Allegato B del DPR 642/1972 ovvero se previsto da specifiche leggi speciali. Se rilasciata in bollo (obbligatorio per i privati), il costo è: €. 16,00 (marca da bollo) e €. 0,52 per diritti di segreteria. Se rilasciata in carta libera: diritti di segreteria €. 0,26

 

Modelli di autocertificazione

A far data dal 1° gennaio 2012, in base all’art. 15 della Legge 183/ 2011 (Legge di Stabilità 2012) le certificazioni di anagrafe e stato civile(residenza, stato di famiglia, contestuali, nascita etc)  possono essere rilasciate esclusivamente se il cittadino deve presentarle a soggetti privati. All’uopo tale certificazione recherà la  dicitura “Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o  ai privati gestori di pubblici servizi".

Il costo è invariato, in quanto è confermato il pagamento dell’imposta di bollo (art. 4 della tariffa alleg. A al D.P.R. 642/1972)  e dei diritti di segreteria per ciascun documento (€ 16,00 + € 0,52).

Pertanto i cittadini dovranno utilizzare, nel rapporto con le Pubbliche Amministrazioni ed i Gestori di Pubblici Servizi (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.),  l’autocertificazione: ha lo stesso valore dei certificati (art. 46, D.P.R. 445), non comporta alcun costo (nessuna imposta di bollo né diritti di segreteria)  e non è necessaria la autenticazione della firma.  

Si ricorda comunque che anche i soggetti privati (ad esempio banche, assicurazioni, agenzie d’affari, notai, ai sensi dell’ art. 2. D.P.R. 445, possono discrezionalmente accettare l’autocertificazione prodotta dal cittadino.

Dichiarazioni sostitutive

 

Attestato di identità minori

E' un documento di riconoscimento che consente al minore di anni quindici, italiano, di espatriare in uno dei Paesi aderenti all'accordo europeo di Parigi del 13.12.1957, aggiornato con G.U. 42/89: Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Liechtestein, Lussemburgo, Malta, Olanda, Portogallo, Principato di Monaco, Regno Unito, Slovenia, Spagna, Svizzera e Tunisia, Turchia sono autorizzati solo i viaggi organizzati, previa autorizzazione della Questura rilasciata con l'assenso di entrambi i genitori.

Il minore, tuttavia,  può viaggiare con:

  • un passaporto individuale, restando in vigore le normative precedenti che consentono l'espatrio del minore;
  • la carta d'identità: nella U.E. infatti, con la legge 12 luglio 2011, n. 106, è stato convertito il decreto legge 13 maggio 2011, n. 70 che, all'articolo 10, comma 5, ha modificato l'articolo 3 del T.U.L.P.S. di cui al Regio-Decreto 18 giugno 1931, n. 773, introducendo il principio del rilascio della carta d'identità ai minori.  N.B. Se nel documento personale del minore non ci sono i nomi dei genitori, consigliamo agli stessi di portare al seguito anche un certificato di nascita o uno stato di famiglia, in modo che si possa avere la certezza sulla paternità o maternità. Questo perché, pur non essendo un simile obbligo previsto espressamente dalla legge, potrebbe sussistere il dubbio che l'accompagnatore sia realmente il genitore; dunque per la tutela dei minori e per evitare disguidi e/o mancati imbarchi al momento della partenza, è importante poter dimostrare concretamente l'esistenza del rapporto genitoriale.
  • un certificato contestuale di nascita e cittadinanza (art.7/14 25/11/2009) vidimato dal questore (cosiddetto lasciapassare), fino a 15 anni.

Il lasciapassare  è un documento rilasciato dal comune di residenza del minore che deve essere vidimato dal Questore del luogo per essere utilizzato come documento valido all'espatrio. Alla presentazione della domanda è necessaria la presenza del minore. 

La domanda disponibile presso la Questura, il Commissariato di Pubblica Sicurezza o la stazione dei Carabinieri, può essere consegnata in questi stessi uffici, con allegata la seguente documentazione:

  • l'assenso di entrambi i genitori  o il nulla osta del giudice tutelare. Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del coniuge firmato in originale e l'atto di assenso per il rilascio/rinnovo del lasciapassare del figlio minore;
  • il certificato di nascita o l'estratto del certificato di nascita con le generalità dei genitori e la cittadinanza italiana del minore;
  • 2 foto formato tessera identiche e recenti.

Dove 

Sedi anagrafiche di:

Via Roma, 28 - Tel. 0971/986166 - Fax 0971/986277

Costi: diritti di segreteria : €.0,26

Stato civile

Matrimoni e pubblicazioni

Elettorale

Polizia Locale

Modulistica Edilizia

Modulistica Idrica

 

Questo sito utilizza i cookie tecnici e di terze parti per migliorare servizi ed esperienza dei lettori . Informazioni.

Se decidi di continuare la navigazione consideriamo che accetti il loro uso.